Lama Balice: un futuro da Riserva Naturale Orientata o Guidata
Prima di addentrarmi nella redazione di questo testo da proporre come riflessione e ispirazione sottopongo, come spesso accompagno alle mie presentazioni, una ricercata definizione che i dizionari italiani attribuiscono alla parola parco e tra i più presenti ho conservato queste:
1) terreno con prati e piante ornamentali, perlopiù adiacente a ville signorili e adibito a giardino pubblico: p.urbano// il p. dei divertimenti, luna park// p. giochi, zona attrezzata con vari giochi per bambini;
2) zona più o meno estesa di un territorio nazionale, tutelata da apposite leggi che mirano alla conservazione del patrimonio fioristico e faunistico// p. marino o blu, riserva marina.
Facendo, poi, zapping qui e là in internet per trovare una più giusta classificazione e denominazione della nostra Lama Balice (ma che poi riguarda tutte le altre analoghe situazioni esistenti), ho visitato siti autorevoli come www.parks.it www.forestaliditalia.it sbirciando anche nelle leggi del Ministero per l’Ambiente. Mi sono, anche, interfacciato con altri Enti locali italiani per capire, per analogia, come sono le loro leggi sulla materia.
Il sistema nazionale delle aree naturali protette classifica queste ultime in parchi nazionali e regionali, riserve naturali, zone umide, aree marine protette, oasi.
Perché mi sono presso tutto questo impegno?
Perché stanno accadendo fatti che a mio avviso devono interessare Lama Balice da un punto di conservazione e valorizzazione più naturalistico e paesaggistico.
Ho la netta convinzione, spero in buona fede, che i dirigenti del Comune di Bari, abbiano preso un abbaglio e che si siano confusi tra definizione di Area Protetta Naturale (art. 1 della L.R. n. 15/2007 “Istituzione del Parco Regionale Naturale di Lama Balice”) e Parco Urbano. Ma non li biasimo anzi ne comprendo l’errore che è generato proprio dalla stessa denominazione della legge istitutiva, magari sarebbe stato più chiaro se si fosse detto “Istituzione dell’Area Protetta Naturale di Lama Balice”.
Forse, si è meditato di finanziare progetti per un parco regionale naturale pensandolo dal punto di vista urbanistico e più come un parco a verde attrezzato. Un equivoco a cui può essere stato indotto il dirigente della Ripartizione di Edilizia Pubblica del Comune di Bari, posso immaginare, generato anche da pressanti e autorevoli proposte progettuali per quell’area, pervenute da vari studi associati di ingegneria e architettura (già inoltrati nel 2006, 2008, 2010), magari nella impellenza di utilizzare delle somme rivenienti dagli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, poiché per:
p. urbano si intende il sistema urbano del verde e delle attrezzature come insieme di aree con valore ambientale e paesistico o di importanza strategica per l’equilibrio ecologico delle aree urbanizzate, nonché l’insieme di spazi destinati alle attività ricreative, culturali, sportive e del tempo libero o a tali fini recuperabili, funzionalmente integrati in un tessuto unitario e continuo, tenendo conto delle necessità di raccordo progettuale con le finalità naturalistiche dei parchi regionali.
Un esempio: in occasione del Premio per la valorizzazione di buone pratiche di tutela e valorizzazione del paesaggio agrario e nel campo dell’architettura, dell’urbanistica e delle infrastrutture, la Regione Puglia nel 2010 ha premiato l’arch. Scarale per il progetto del Parco Urbano di San Severo, una soluzione che poneva sulla stessa superficie di intervento opere di arredo urbano e di verde attrezzato, equilibrando quanto descritto nella precedente definizione.
Diverso evidentemente è un parco inteso come area protetta quale è Lama Balice.
Come si definisce un parco naturale regionale?
Ai sensi della legge 394/1991, art. 2, comma 2, sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacustri ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore ambientale e naturalistico, che costituiscono, nell’ambito di una o più regioni adiacenti, un sistema omogeneo, individuato dagli assetti naturalistici dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.
La legge regionale di istituzione del Parco di Lama Balice nel delineare le attività da escludere o includere si rifà principalmente alla L. 394/1991, alle L.R. n. 19/1997 e n. 9/2004, e all’art. 142 lett. f) del D.Lgs. 42/04, tutte riguardanti le specifiche finalità, che non sono subordinate alle pianificazioni urbanistiche, semmai è esattamente il contrario (Il Consiglio di Stato nella Sentenza 11.01.2013 n. 120 Sezione VI a seguito di un ricorso in tema di vincoli paesaggistici, ha osservato che la Corte Costituzionale ha più volte affermato con giurisprudenza costante il valore “primario e assoluto” della tutela del paesaggio con la conseguente affermazione della prevalenza dell’impronta unitaria della tutela paesaggistica sulle determinazioni urbanistiche). Proprio perché queste leggi costituiscono elemento fondante per Lama Balice, tutto quello che si attua e progetta all’interno dell’intera superficie costituita da 495 ettari, deve essere in linea con il Piano Territoriale, strumento tecnico previsto dalla legge di istituzione, la cui redazione viene affidata a professionisti dall’Ente Parco; il Piano approvato dall’Ente, viene inviato all’Ufficio Attuazione Paesaggistica della Regione Puglia, ai sensi del comma 7 dell'art. 5.01 delle NTA del PUTT/P per le verifiche di competenza, che si esprimerà sia sulla valutazione ambientale che per quanto concerne il rispetto delle finalità della legge sul Parco.
Ma mi sto interrogando se alla luce delle tante vicissitudini non sia più giusto che Lama Balice si trasformi da Parco regionale in Riserva naturale:
Ai sensi della legge 394/1991, art. 2, comma 3, sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica o per la conservazione delle risorse genetiche.
Ai sensi dell’art. 12 della Legge 394/1991, il territorio di un’area protetta si suddivide in base al diverso grado di protezione, prevedendo: a) riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità; b) riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente Parco.
Cosa ci vuole per trasformare un parco regionale in una riserva naturale?
- Esistenza di un provvedimento istitutivo formale (legge statale o regionale, provvedimento emesso da altro ente pubblico, atto contrattuale tra proprietario dell'area ed ente che la gestisce con finalità di salvaguardia dell'ambiente);
- Esistenza di una perimetrazione, documentata cartograficamente;
- Documentato valore naturalistico dell'area;
- Coerenza con le norme di salvaguardia previste dalla legge 394/91 (p.es. divieto di attività venatoria nell'area);
- Garanzie di gestione dell'area da parte di Enti, Consorzi o altri soggetti giuridici, pubblici o privati;
- Esistenza di un bilancio o provvedimento di finanziamento.
Basterebbe cercare sul web esempi di questo tipo per rendersi conto che le loro leggi istitutive non sono poi così diverse dalla L.R. n. 15/2007 e che prevarrebbe la volontà di salvaguardare e conservare l’habitat e la biodiversità dei luoghi.
Ne cito una per tutte la riserva Naturale Guidata “Cascate del Verde” nel Comune di Borrello(CH) - http://www.cascatedelverde.it
(foto di Pietro Giulio Pantaleo)
(foto di Enrico Ancora)
(foto di Pietro Giulio Pantaleo)
Sulla buona fede avrei qualche dubbio. E' piuttosto l'abitudine italiana ad aggirare, ignorare, travisare le leggi
RispondiEliminaEnrico
Le leggi Italiane purtroppo vanno interpretate,ognuno lo fa a modo suo..........
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