mercoledì 5 dicembre 2012

Difendere il Parco di Lama Balice

         


Vigilare, salvaguardare, tutelare, monitorare, sono secondo noi tutte azioni comuni all'atto del Difendere .
Con modalità ed efficacia diverse ma tutte orientate verso l'unico obiettivo di evitare che vengano violate le norme e gli usi del convivere sociale. E' con questo spirito che da più tempo alcuni cittadini e organizzazioni hanno gli occhi e le orecchie puntate sul destino del Parco di Lama Balice. Il Parco, riconosciuto bene da salvaguardare con L.R. n. 15/2007 e affidato alle cure dell'Ente Parco costituito dai Comuni di Bari e Bitonto e dalla Provincia di Bari, ha in sè una biodiversità esemplare e alla pari con quella di San Giorgio, non ancora riconosciuta come Parco, ha una storia da difendere. Una storia a cui hanno contribuito gli uomini che nelle varie epoche, dal neolitico in poi, lì vi  hanno lasciato molte tracce. Purtroppo molte di queste tracce sono state cancellate da uomini "cattivi" che non avevano a cuore la tutela del Paesaggio piuttosto quella delle proprie ricchezze personali. Nei tempi addietro le norme a livello regionale non erano ben strutturate né ben chiare sotto il livello della responsabilità: E si assisteva ad una sorta di scarica barile delle competenze, e in deroga a chi doveva poi esprimersi sulla questione venivano rilasciate autorizzazioni, che definirei "infami" per la Natura. E così si è andati avanti fino agli inizi degli anni 2000. Disastri ecologici e ambientali ne è ricco il mondo. Ad ognuno un pò.
A noi sta a cuore la natura del Parco di Lama Balice così come lo è per altre organizzazioni che si sono, con il tempo, affezzionate.
Ed insieme abbiamo sottoscritto ed inviato alle autorità, un documento pacifico per invitare alcuni enti a rivedere una propria posizione e a verificare l'attendibilità di certi pareri, secondo loro, rilasciati ai sensi della legge istitutiva del Parco.
Qui di seguito riportiamo il testo della nostra iniziativa inviata a tutte le autorità competenti a livello regionale.
E siamo pronti ad interessare i livelli superiori, ministeriali fino alla Corte Europea, qualora certe posizioni non dovessero ripiegare nel senso più giusto e legale.


"Bari , 20 novembre 2012
oggetto: Legge Regionale 5 giugno 2007 n.15
Parco Naturale Regionale “Lama Balice” Nulla Osta progetto di recupero della cava dismessa SELP s.r.l. attraverso la realizzazione di un teatro “Teatro di Orfeo” allaperto con annessa area parco Comune di Bari

 
In merito al Nulla Osta emesso con atto ..................... facciamo presente quanto segue:
 
- l’art. 15 della l.r. 15/2007 disciplina il Nulla Osta e i pareri in merito a interventi, impianti e opere ricadenti all’interno del Parco Naturale Regionale “Lama Balice”; in particolare il comma 4 del citato articolo dispone che Il rilascio del nulla osta è subordinato alla conformità delle opere da realizzare con il piano territoriale e con il regolamento ovvero, in assenza di questi, alla compatibilità con le finalità di cui all’art. 2”. Attualmente il Parco Naturale Regionale “Lama Balice” non dispone del Piano Territoriale e del Regolamento, strumenti fondamentali in assenza dei quali riteniamo frettoloso e approssimativo ogni intervento all’interno del Parco che riguardi trasformazioni così radicali e definitive. Il Piano Territoriale del Parco, in particolare, costituisce strumento imprescindibile per la formazione di un quadro di conoscenze indispensabile per valutare le diverse sensibilità delle aree del Parco e compiere scelte sostenibili di governo del territorio. A fronte di tali mancanze riteniamo non accettabile fornire il Nulla Osta al progetto di un teatro in una cava che nel corso di questi anni è diventata spazio trofico e vitale per molte specie, alcune delle quali di rilevante interesse conservazionistico.
Ci preme, inoltre, sottolineare, che, come detto in precedenza, in assenza del Regolamento e del Piano Territoriale, il Nulla Osta, come disposto dal comma 4 dell’art 15 della l.r. 15/2007, è subordinato alla compatibilità con le finalità di cui all’art. 2
che riportiamo di seguito:
art. 2(Finalità)
1. Le finalità istitutive del parco naturale regionale "Lama Balice" sono le seguenti:
a) conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento alle specie animali e vegetali e agli habitat tutelati dalla normativa regionale, statale e comunitaria, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici,gli equilibri idraulici e idrogeologici superficiali e sotterranei;
b) salvaguardare i valori e i beni storico-architettonici;
c) incrementare la superficie e migliorare la funzionalità ecologica degli ambienti umidi e rupestri;
d) recuperare e salvaguardare la funzionalità del sistema idrologico;
e) monitorare l'inquinamento e lo stato degli indicatori biologici;
f) promuovere la mobilità lenta e sviluppare mezzi e metodi di trasporto alternativi e a basso impatto ambientale per il collegamento con le aree urbane e industriali circostanti e con l'area aeroportuale;
g) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché attività ricreative sostenibili in particolare mediante l'uso degli immobili di proprietà pubblica a tali fini recuperati;
h) promuovere e riqualificare le attività economiche compatibili con le finalità del presente articolo, al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti;
i) contribuire a migliorare la qualità della vita dei cittadini residenti nelle aree urbane circostanti
 


Alla luce di tali finalità non riteniamo compatibile realizzare un teatro all’aperto nel cuore di un Parco Naturale, specie in riferimento a quanto riportato alla lettera a) dell’articolo sopracitato. La realizzazione di un tale progetto implica inevitabilmente un aumento del rumore, l’introduzione di disturbo da fonti luminose, la modificazione del suolo e l’aumento della pressione antropica, in particolar modo in un periodo considerato estremamente delicato per le specie faunistiche e floristiche presenti.
A fronte di tali evidenze le prescrizioni imposte presenti nell’Atto ............... risultano deboli, incomplete e inefficaci.
Riteniamo inoltre utile riportare quanto disposto dall’art. 3 della l.r. 15/2007 di istituzione dell’area protetta di Lama Balice al fine di evidenziare l’illegittimità stessa del Nulla Osta di cui in oggetto. Detto art. 3 dispone infatti quanto segue:
Art. 3(Norme generali di tutela del territorio e dell'ambiente naturale)
1. Sull'intero territorio del parco naturale regionale "Lama Balice" sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat.

In particolare, vige il divieto di:
a) aprire nuove cave, miniere e discariche;
b) esercitare l'attività venatoria; sono consentiti, previa autorizzazione del Comitato tecnico di cui all'articolo 9, gli interventi di controllo delle specie previsti dall'articolo 11,comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n.394 (Legge quadro sulle aree protette), ed eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerche di studio;
c) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;
d) raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, a eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dall'ente interessato. Sono comunque consentite le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;
e) asportare minerali e materiale d'interesse geologico, fatti salvi i prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dall'ente interessato;
f) introdurre nell'ambiente naturale specie faunistiche e floristiche non autoctone;
g) effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;
h) apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici o tali da incidere sulle finalità di cui all
articolo 2;
i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;
j) costruire nuove strade o parcheggi e ampliare le strade esistenti, se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali e delle attività di fruizione naturalistica.
2. Fino all'approvazione del piano di cui all'articolo 12 è fatto divieto di:
a) costruire nuovi edifici od opere all'esterno dei centri edificati, come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865(Programmi e coordinamento per l
edilizia residenziale pubblica). Per gravi motivi di salvaguardia ambientale il divieto è esteso anche all'area edificata compresa nel perimetro indicato;

b) mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agricole, forestali e pastorali;
c) effettuare interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza l'autorizzazione dei competenti uffici dell'Assessorato regionale alle risorse agroalimentari.
Come appare evidente dall
articolo sopra riportato, la legge distituzione dellarea protetta vieta espressamente lalterazione delle condizioni di vita degli animali, la modificazione della morfologia dei terreni e degli equilibri ecologici e la costruzione di nuove strade e parcheggi. In particolar modo, in assenza del Piano Territoriale del Parco la stessa legge vieta il cambiamento di destinazione duso e la costruzione di nuovi edifici e opere.



Al di là dei rilievi appena esposti vale la pena ricordare che i territori in questione sono stati oggetto per decenni di una intensa attività estrattiva che ne ha stravolto la morfologia e le funzioni ecologiche e che è stata attuata in un contesto, quale quello di una lama, di grande valore da un punto di vista ambientale, senza che sia stato previsto un intervento di recupero “naturale” dell’area al termine dell’attività.
Riteniamo che il Parco possa e debba essere lo strumento per curare queste ferite, per riportare l’elemento naturale, per rafforzare il ruolo di corridoio ecologico della lama, per offrire ai cittadini di Bari, di Bitonto e a tutti i fruitori di questo contesto iper-urbanizzato un modo diverso per vivere il territorio.
Riguardo al Nulla Osta già rilasciato e in previsione dei futuri, ci preme far osservare che la “questione delle cave, relativamente alle autorizzazioni, alle attività estrattive e alle successive utilizzazioni da parte delle società SELP e INES, si possa ritenere conclusa già nel 1992 quando con Decreto n. 352 del Presidente della Giunta Regionale, fu istituito il Parco con lo scopo di recuperare e valorizzare le caratteristiche naturalistiche, ambientali e paesaggistiche, successivamente confermate nella legge n. 19/1997 e dalla legge istitutiva n. 15/2007. Più volte le istituzioni sono state chiamate a relazionare sullo stato delle attività e dei luoghi dellarea protetta e troppe volte le aspettative sono state disattese al punto che il comportamento omissivo dei pubblici amministratori ha configurato il reato di deturpamento di bellezze naturali, che esiste anche quando un pubblico funzionario rimane inerte nellesercizio dei propri poteri-doveri di salvaguardia della integrità di un bene sottoposto a vincolo paesaggistico (e su questi aspetti ci sono varie sentenze della Cassazione). Tale vincolo previsto dalla legge 431/1985 vige “ope legis” dal giorno dellentrata in vigore della legge su tutte le categorie morfologiche interessate, senza che sia necessario alcun provvedimento degli Enti Locali che individuino specificatamente le aree soggette a tutela o che le regioni abbiano adottato il piano paesaggistico nel termine del 31.12.1986. Strumenti di cui oggi le amministrazioni sono dotate e in cui sono chiaramente evidenziati i vincoli e i divieti.
A vantaggio di interventi di salvaguardia, tutela, valorizzazione e riqualificazione dell
area di Lama Balice, sono stati sottoscritti due protocolli dintesa, il primo nel 2008 tra Provincia di Bari e i Comuni di Bari e Bitonto per la gestione del Parco come richiesto dalla legge n. 15/2007, e lultimo (12.09.12) di fondamentale importanza sotto laspetto economico-finanziario, perché siglato tra il Parco Nazionale dellAlta Murgia e il Parco Naturale Regionale di Lama Balice, e basato proprio sul recupero del lacerato rapporto con la Natura; tale protocollo d’intesa presuppone una rete di imprescindibili sinergie istituzionali, che a nostro avviso non sono state contemplate nella proposta progettuale riguardante il teatro Orfeo, in quanto, riteniamo che la Ripartizione allEdilizia Pubblica non sia a conoscenza che nel Parco sono in previsione interventi di riqualificazione, rinaturalizzazione, educazione ambientale, e che lo stesso è riconosciuto come corridoio ecologico di importanza comunitaria.


Alla luce di quanto detto chiediamo all
Autorità di Gestione del Parco Naturale Regionale “Lama Balice” limmediato ritiro del Nulla Osta per il palese contrasto con la legge di istituzione dellarea protetta.


All
Ufficio Parchi della Regione chiediamo, nellambito delle sue funzioni di vigilanza e coordinamento della rete delle aree protette regionali, di accertare la compatibilità della proposta progettuale e la conformità del Nulla Osta, e in particolare dellatto ............, con la legge 394/91 e con le leggi regionali n.19/97 e n. 15/2007.


A tutte le autorità in indirizzo chiediamo, infine, di adottare prescrizioni o precise indicazioni che scongiurino, per limmediato e per il futuro, la presentazione di progettualità in netto contrasto con le finalità della legge istitutiva del Parco Naturale Regionale di Lama Balice, e che delle stesse venga data evidenza pubblica affinché altre iniziative si candidino con opportune rimodulazioni.

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